Art. 2.

      1. Gli studenti universitari che aspirano all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti a frequentare corsi di almeno 100 ore concernenti gli aspetti pedagogici, didattici e organizzativo-giuridici relativi all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
      2. Chiunque intende conseguire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata è tenuto a frequentare corsi semestrali di almeno 600 ore.
      3. Tutti i docenti incaricati su classi con alunni con disabilità sono tenuti a frequentare corsi annuali di aggiornamento

 

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in servizio sulle problematiche dell'integrazione scolastica, sulla base di accordi sindacali decentrati.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per l'integrazione delle persone disabili, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 agosto 2006, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, come elementi essenziali delle prestazioni scolastiche, indicatori di qualità idonei a valutare per ogni classe e per ogni scuola il livello di qualità dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.